Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale e di malattie infettive
- scuolacifrino
- 5 set 2017
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Indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".
Le famiglie con figli che frequentano servizi educativi per l'infanzia o scuole dell'infanzia (incluse quelle private non paritarie) dovranno presentare la documentazione richiesta entro l'11 settembre 2017, atteso che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre 2017) è un giorno festivo. La presentazione della documentazione è requisito di accesso.
In caso di autocertificazione, è confermato che la documentazione che prova l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018. Sempre in caso di autocertificazione, il minore avrà accesso ai servizi, ma entro il 10 marzo 2018 dovrà pervenire alla scuola un'idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. In caso contrario il minore non potrà più accedere ai servizi.
Se il genitore/tutore/affidatario non ha presentato la documentazione richiesta entro l'11 settembre 2017 o, nel caso di dichiarazione sostitutiva della documentazione, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia e sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.
Il decreto-legge estende a 10 il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni:
- Anti-poliomielitica;
- Anti-difterica;
- Anti-tetanica;
- Anti-epatite B;
- Anti-pertosse;
- Anti-Haemophilus influenzae tipo B;
- Anti-morbillo;
- Anti-rosolia;
- Anti-parotite;
- Anti-varicella. La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal dirigente scolastico o dal responsabile del centro di formazione professionale regionale all'ASL territorialmente competente, che avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento.
Operatori scolastici
L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli operatori scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale.
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